L’Antitrust ha concluso l’istruttoria aperta a gennaio sulla diffusione delle comunicazioni commerciali con cui sono state pubblicizzate le uova «griffate Ferragni» durante le festività pasquali 2021 e 2022. Il procedimento era stato avviato nei confronti delle società Fenice, TBS Crew e Sisterhood (titolari di marchi e diritti relativi alla personalità di Chiara Ferragni) e di Cerealitalia Industrie Dolciarie (titolare del marchio “Dolci Preziosi”); alla vendita del dolciume era associata un’iniziativa benefica a favore dell’impresa sociale “I Bambini delle Fate”.
L’Autorità intendeva verificare se le informazioni potessero indurre i consumatori a ritenere che, acquistando le uova griffate, avrebbero sostenuto l’impresa sociale. Tutte le società hanno presentato impegni che sono stati valutati positivamente e resi vincolanti dall’Antitrust. L’impegno più rilevante prevede che siano devoluti a I Bambini delle Fate”, nell’arco di tre esercizi finanziari, almeno 1,3 milioni (il 5% dei rispettivi utili distribuibili, con un minimo di 1,2 milioni per il triennio, da parte delle società Fenice e TBS; 100.000 euro da parte di Cerealitalia).
Si tratta, secondo l'Antitrust, di una misura idonea a ristorare i consumatori che, acquistando il prodotto, volevano fornire un contributo economico a “I Bambini delle Fate”.
Le società si sono inoltre impegnate a separare in modo netto e permanente le attività con finalità commerciali (promozione e vendita di prodotti e/o servizi) da quelle con finalità benefiche, in modo da eliminare alla base ogni rischio di diffondere comunicazioni commerciali non corrette sull’eventuale contributo che i consumatori possono fornire a iniziative benefiche tramite l’acquisto di prodotti o servizi.
L’Autorità verificherà la piena e corretta attuazione degli impegni da parte delle società, e in caso di inottemperanza, oltre a riaprire il procedimento, potrà applicare una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000.000 nonché, qualora l’inottemperanza sia reiterata, disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.